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News

Bonus Mobili 2017

Bonus mobili 2017: come cambia il bonus per ottenere la detrazione del 50% sulle spese per l’arredamento. Ecco le nuove regole

Il cosiddetto bonus mobili è stato introdotto nel 2013 dal dl 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013).

In particolare, l’art. 16 ha disposto che:

ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (art. 16 bis dpr 917/86, ndr) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro.

Pertanto chiunque avesse iniziato un intervento edilizio su un immobile successivamente al 26 giugno 2016, usufruendo della detrazione del 50%, poteva ottenere uno sconto fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici acquistati a partire dal 6 giugno 2013.

Il bonus è stato prorogato più volte, fino alla legge di Stabilità 2016 (legge 298/2015) che lo ha esteso a tutto il 2016.

Nel 2017 cambiano le regole per accedere al bonus mobili (come vedremo nel prossimo paragrafo).

In definitiva, i requisiti per accedere al bonus mobili entro il 31 dicembre 2016 sono i seguenti:

  • aver iniziato un’attività edilizia successivamente al 26 giugno 2012, grazie alla quale si usufruisce della detrazione del 50% delle spese sostenute (fino a un massimo di 96 mila euro), da suddividere in 10 rate costanti annuali
  • acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+ (A per i forni…) da installare nel’immobile oggetto di  intervento

La detrazione spetta per un importo complessivo di 10 mila euro per l’acquisto di mobili per ciascun immobile oggetto di intervento.

Bonus mobili giovani coppie 2016

Le giovani coppie che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato l’abitazione principale possono usufruire del cosiddetto “bonus mobili giovani coppie”. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare l’abitazione acquistata. I mobili devono essere acquistati nell’anno 2016.

L’agevolazione è riservata:

  • alle coppie che nel 2016 risultano coniugate
  • alle coppie conviventi more uxorio da almeno tre anni

È necessario, tuttavia, che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato i 35 anni di età.

Il bonus mobili giovani coppie 2016 non è stato prorogato dalla legge di Bilancio per il 2017.

Bonus mobili 2017, le nuove regole

La legge di Bilancio 2017 estende la possibilità di usufruire del bonus mobili fino al 31 dicembre 2017, per un importo massimo di 10 mila euro per unità immobiliare, ma cambiano le regole.

Infatti, se prima era sufficiente che l’intervento edilizio fosse iniziato a partire dal 26 giugno 2012, con le nuove regole è necessario che l’intervento abbia inizio a partire dal primo gennaio 2016.

Infatti, la legge di Bilancio 2017, già pubblicata in Gazzetta, sostituisce il comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013 con il seguente:

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al c. 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al c. 1

Pertanto per usufruire del bonus mobili 2017, i requisiti sono i seguenti:

  • aver iniziato un’attività edilizia successivamente al 1° gennaio 2016, grazie alla quale si usufruisce della detrazione del 50%
  • acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+ (A per i forni…) da installare nell’immobile oggetto di  intervento

Bonus mobili, quali beni sono agevolati?

La detrazione spetta per le spese sostenute di:

  • mobili nuovi
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

Rientrano tra i mobili agevolabili:

  • letti
  • armadi
  • cassettiere
  • librerie
  • scrivanie
  • tavoli
  • sedie
  • comodini
  • divani
  • poltrone
  • credenze
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione

Non sono agevolabili:

  • porte
  • pavimentazioni
  • tende e tendaggi
  • complementi di arredo

Rientrano fra i grandi elettrodomestici:

  • frigoriferi
  • congelatori
  • lavatrici
  • asciugatrici
  • lavastoviglie
  • apparecchi di cottura
  • stufe elettriche
  • piastre riscaldanti elettriche
  • forni a microonde
  • apparecchi elettrici di riscaldamento
  • radiatori elettrici
  • ventilatori elettrici
  • apparecchi per il condizionamento

È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Bonus mobili, come pagare?

I pagamenti devono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

  • bonifico ordinario
  • carte di credito
  • carta di debito

Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Quando si utilizzano carte credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus mobili, adempimenti

Se il pagamento è effettuato con bonifico, occorre indicare:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come visto prima, non è necessario utilizzare il modello predisposto per la ritenuta d’acconto da parte delle banche o poste.

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Inventi edilizi che danno diritto al bonus mobili

Il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale
  • manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ristrutturazione edilizia su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi se sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile

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