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Prorogata la detrazione Irpef per l’acquisto di case in classe “A” e “B”

Acquisto case classe A e B: il bonus è retroattivo e vale anche sulle pertinenze. Nella guida Ance i soggetti cedenti, le abitazioni agevolate, la cumulabilità con altre agevolazioni

La legge Milleproroghe (legge 19/2017) ha esteso a tutto il 2017 la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di case in classe energetica A e B.

Introdotto dalla legge di Stabilità 2016, l’incentivo fiscale prevede una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi.

La misura è finalizzata ad incentivazione il mercato residenziale, indirizzando verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare.

L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ha pubblicato la guida  “Gli incentivi fiscali per l’acquisto di abitazioni energetiche” che fornisce tutte le indicazioni per usufruire dei benefici fiscali.

I chiarimenti dell’Ance riprendono quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 18 maggio 2016, n. 20.

Tra le altre cose, la guida chiarisce cosa debba intendersi per “impresa costruttrice” e quali sono i beni che godono dell’agevolazione.

Inoltre, vengono fornite indicazioni anche in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Detrazione per acquisto case classe A e B: i soggetti cedenti

La detrazione viene riconosciuta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse abitazioni.

Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, in accordo con Ance, ha chiarito che per imprese costruttrici si intende:

  • impresa che ha costruito direttamente l’abitazione
  • impresa che ha affidato in appalto la costruzione dell’abitazione
  • impresa che ha eseguito direttamente interventi incisivi di recupero sull’abitazione oggetto di vendita
  • impresa che ha affidato in appalto interventi incisivi di recupero sull’abitazione oggetto di vendita

Pertanto, la detrazione del 50% dell’IVA è riferita all’acquisto di:

  • abitazioni di nuova costruzione cedute dalle imprese costruttrici
  • abitazioni incisivamente recuperate, cedute dalle imprese ristrutturatrici, purché siano in classe energetica A o B e siano acquistate entro il 31 dicembre 2017

Questo perché, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, si realizza un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione.

Le abitazioni agevolate

In merito alle abitazioni agevolate l’Ance chiarisce che l’incentivo spetta ai soggetti Irpef che, nel biennio 2016-2017, hanno acquistato dalle imprese costruttrici o ristrutturartici abitazioni:

  • nuove o ristrutturate
  • in classe A o B
  • di qualsiasi categoria catastale abitativa (Classe A eccetto A10)
  • prescindere dalla destinazione attribuita (prima casa, casa da affittare, casa a disposizione)

Inoltre, in caso di acquisto congiunto dell’abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, etc), la detrazione si calcola assumendo il 50% dell’IVA pagata sull’intero acquisto (sia dell’unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali).

Condizione necessaria è che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’abitazione agevolata e che, nel rogito, sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Il periodo agevolato, agevolazione retroattiva

La detrazione a tutto il 2017 è avvenuta in base alla legge Milleproroghe, entrata in vigore il 1° marzo 2017.

L’Ance chiarisce che il bonus per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica opera in modo retroattivo: l’agevolazione è applicabile in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017; quindi anche alle compravendite avvenute a gennaio e febbraio.

La proroga permette di fruire delle agevolazioni anche per gli acconti pagati nel 2016, per acquisti 2017.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Per quanto riguarda le altre agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di abitazioni ristrutturate l’Ance ha precisato che il contribuente che abbia acquistato un’abitazione all’interno di un edificio interamente ristrutturato può beneficiare:

  • sia della detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto
  • sia del bonus edilizia

Nel dettaglio, la cumulabilità dei 2 benefici opera nel seguente modo:

  • la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto dell’abitazione in classe energetica A o B opera sull’intero importo dell’IVA dovuta sull’acquisto
  • la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta per l’acquisto della medesima abitazione (facente parte di un fabbricato integralmente ristrutturato), opera sul 25% del prezzo d’acquisto, comprensivo solo dell’IVA rimasta effettivamente a carico del contribuente (ossia il restante 50%)

Al riguardo sono proposti alcuni esempi applicativi.

Inoltre, anche l’acquisto di box di nuova costruzione, pertinenziale ad abitazione, può fruire anche del bonus edilizia. In tal caso si calcola sul costo di costruzione attestato dall’impresa cedente, nel limite massimo di 96.000 euro.

Indicazioni nelle dichiarazioni dei redditi

Per indicare le spese relative all’acquisto delle case energetiche sostenute nel corso del 2016, è stato inserito un apposito rigo nei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al 2016, disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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