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ECOBONUS E SISMABONUS IN PILLOLE

Ecobonus in pillole

Le detrazioni fiscali del cd. Ecobonus sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall’art.14 del decreto-legge 63/2013come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Il sito tematico finanziaria2018.enea.it è dedicato all’invio telematico all’ENEA della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, in seguito alla pubblicazione in GU della Legge di Bilancio 2018, sono state prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2019, attualmente al vaglio della Camera, prevede all’art.11 la proroga di un anno degli attuali bonus edilizi per ristrutturazioni e risparmio energetico, su singole unità immobiliari. Verranno prorogati i bonus su:

  • detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: la lettera b) n. 1) proroga al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013);
  • detrazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cd. Bonus Mobili): la lettera b), n. 2) proroga al 2019 la detrazione al 50 per cento per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all’articolo 16, comma 2, D.L.63/2013);
  • detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP): il comma 1, lettera a), n.1) dell’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

Ecobonus 2018: tutte le diverse possibilità di detrazioni

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori d’aria a condensazione;
  • sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale,

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Sismabonus in pillole

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale a favore dei soggetti IRPEF e IRES (imprese, professionisti, privati) del 50% sulle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Il Sismabonus riguarda:

  • tutti gli immobili abitativi (non solo le abitazioni principali, come fino al 2016), ivi incluse le relative pertinenze e le parti comuni condominiali (CM 29/2013);
  • gli immobili produttivi (cioè “dedicati allo svolgimento di attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali” – CM 29/2013);
  • agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (I.A.C.P.).

Per semplificare, il Sismabonus è ‘valido’ sia per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione che a quelli su attività produttive le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1 gennaio 2017 e prevede una detrazione ripartita in cinque quote annuali di tale importo.

Possono usufruire del sismabonus per interventi di adeguamento sismico:

  1. le persone fisiche (soggetti passivi IRPEF);
  2. i condomìni;
  3. le aziende (soggetti passivi IRES).

Tali soggetti possono essere proprietari dell’immobile o detenerlo in base ad altri titoli idonei, come:

  • contratto di locazione;
  • diritto d’uso o abitazione;
  • usufrutto;
  • nuda proprietà;
  • comodato d’uso.  

Nel caso delle abitazioni, possono usufruire del bonus anche i familiari conviventi dell’avente diritto.
Importante: la condizione indispensabile per fruire dell’incentivo è che il soggetto richiedente abbia sostenuto le spese che intende detrarre.   

Per questo motivo, il Sismabonus è riconosciuto anche se l’immobile agevolato viene dato in locazione, come precisato dalla risoluzione 22/E del 12 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Di fatto, quindi, vengono tutelate le persone prima ancora del patrimonio: per questo “il sismabonus può essere riconosciuto ai soggetti passivi Ires anche per gli interventi  riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione”.

Sismabonus: detrazione base e maggiorazioni

La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). Se gli interventi realizzati in ciascun anno sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, per il computo del limite massimo di spesa (96.000 euro) si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Il decreto-legge 50/2017 ha introdotto due detrazioni maggiorate ove gli interventi antisismici realizzino un miglioramento della classe di rischio, in particolare:

  • ad 1 classe di rischio inferiore: la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa; alla medesima condizione, 75% per gli interventi condominiali e per quelli nei comuni della zona 1;
  • a 2 classi di rischio inferiori: la detrazione spetta nella misura dell’80%alla medesima condizione, 85% per gli interventi condominiali e per quelli dei comuni della zona 1.   

Interventi in condominio: l’ecosismabonus

La detrazione è passata dal 70% al 75% per gli interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico (cd eco-sisma-bonus). Inoltre, è possibile beneficiare di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Fino al 31 dicembre 2018 si può richiedere la detrazione del 65% per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Cessione del credito: le regole valide per entrambi i bonus: non c’è obbligo di registrazione

Gli artt. 14 e 16 del decreto legge 63/2013 prevede la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, quindi sia dell’Ecobonus che del Sismabonus.

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Con due diversi provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il condomino possa cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

L’amministratore, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (articolo 2, Dm 1° dicembre 2016), deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario e consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria.

Di recente, il Fisco ha chiarito con la risoluzione 84/E/2018 del 5 dicembre 2018 che non assume rilevanza la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito. L’unica condizione imprescindibile è che l’amministratore del condominio (o, nei casi previsti, il condomino incaricato) comunichi al Fisco l’avvenuto trasferimento del bonus.

Chi lo ha acquisito ne può disporre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità telematiche.

Importante: l’atto di cessione, anche se redatto in forma scritta, è esonerato dall’obbligo di registrazione, così come tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario (articolo 5 della tabella allegata al Dpr 131/1986 – Tur). ll diritto alla detrazione, infatti, è un elemento di tale rapporto, derivante dall’applicazione di una norma tributaria ed esercitato al momento della liquidazione dell’imposta. E la sua cessione non comporta il venir meno di tali caratteristiche, in quanto, per il suo tramite, “il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione”.

Niente obbligo di registrazione, infine, anche nel caso di cessione redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 7 del Tiur).

Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico: sito ENEA attivo

Chiudiamo il vademecum con il segnalare che, all’indirizzo https://ristrutturazioni2018.enea.it/ si raggiunge il portale ENEA per la comunicazione di tutte le ristrutturazioni edilizie che comportano un risparmio energetico: attraverso tale portale si può quindi provvedere alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Il sito ENEA a cui trasmettere le informazioni per usufruire della detrazione fiscale del 50% consente esclusivamente l’invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell’anno 2018. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l’invio delle informazioni decorre dal 21 novembre 2018.

Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati. Ecco tutti gli interventi soggetti all’obbligo di invio:

  • serramenti comprensivi d’infissi;
  • coibentazioni delle strutture opache;
  • installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi
  • ibridi, microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di
  • termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici;
  • elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

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